Skip to main content

art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi - codice deontologico forense (2014)

TITOLO VI - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI FORENSI

Art. 69 - Elezioni e rapporti con le Istituzioni forensi

1. L'avvocato, chiamato a far parte delle Istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

2. L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

3. È vietata ogni forma di iniziativa o propaganda elettorale nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

4. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni.

5. La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. 


PRECEDENTE FORMULAZIONE

art. 57 Elezioni forensi (articolo modificato con delibera 27.01.2006) 

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni.

I - E' vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto.

II - Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto. 

art.57.Elezioni forensi

L'avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell'Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di pubblicita' ed iniziative non consone alla dignita' delle funzioni. 

_________________________

Documenti collegati:

La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189
La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 12 luglio 2016, n. 189 La violazione del dovere di aggiornamento professionale costituisce illecito tipizzato, stante l’art. 15 ncdf (già art. 13 codice...

___________________________________________________________