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art.18 Rapporti con la stampa

art. 18 Rapporti con la stampa (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e del 12.06.2008) - codice  1997

Codice deontologico forense 

art. 18 Rapporti con la stampa (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e del 12.06.2008)

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I - II difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II — In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all'avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III — E' consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l'indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
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formulazione originaria
art.18.Rapporti con la stampa
Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l'avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni e interviste, sia per il rispetto dei doveri di discrezione e di riservatezza verso la parte assistita, sia per evitare atteggiamenti concorrenziali verso i colleghi. 
* I. - Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell'interesse dello stesso, può fornire notizie agli organi di informazione e di stampa, che non siano coperte dal segreto di indagine. 
* II. - Costituisce violazione della regola deontologica, in ogni caso, perseguire fini pubblicitari anche mediante contributi indiretti ad articoli di stampa; enfatizzare le proprie prestazioni o i propri successi; spendere il nome dei clienti; offrire servizi professionali; intrattenere rapporti con gli organi di informazione e di stampa al solo fine di pubblicità personale. 

 

Sentenze - Decisioni:

viola gli artt. 17 e 18, co. ii, del codice deontologico forense, il professionista che, nel rilasciare un'intervista ad un settimanale locale con riguardo alla nota vicenda della vendita dei bond argentini, ne asserisca le presunte irregolarità, ne indichi i necessari rimedi (consistenti nell'agire nei confronti di banche e intermediari finanziari per ottenere l'annullamento dei contratti e la restituzione del denaro) e suggerisca a tale scopo di rivolgersi ad un'associazione di consumatori (adusbef) della quale essi stessi ne siano rappresentanti, dovendosi ravvisare in una siffatta condotta sia il perseguimento di fini pubblicitari, sia l'offerta di servizi professionali. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di bergamo, 17 dicembre 2003) (consiglio nazionale forense, decisione del 03-07-2008, n. 61 pres. cricri' - rel. equizzi - p.m. iannelli (conf.)

 

1 omissis
2 viola il dovere di riservatezza propria della professione forense ex art. 9 c.d.f., nonché il divieto di sollecitare articoli di stampa o interviste su organi di informazione, spendendo il nome dei propri clienti ex art. 18 c.d.f., il professionista che, attraverso le pagine di un quotidiano locale divulghi il contenuto della propria corrispondenza, inviata per conto dei propri assistiti. pone in essere un contegno contrario ai principi di correttezza e riservatezza nonché violativo del divieto di pubblicità propri della professione forense, l'avvocato professionista che in ordine alle modalità di svolgimento di un incarico professionale renda ad un giornalista dichiarazioni poi pubblicate dalla stampa al fine di pubblicizzare la propria attività professionale. (rigetta il ricorso avverso decisione c.d.o. di treviso, 29 maggio 2006) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 26 pres. alpa - rel. del paggio - p.m. martone (conf.)

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