art.56.Rapporti con i terzi
art. 56.Rapporti con i terzi
Codice deontologico forense
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art. 56.Rapporti con i terzi
L'avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell'esercizio della professione.
* Anche al di fuori dell'esercizio della professione l'avvocato ha il dovere di comportarsi, nei rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione.
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Sentenze - Decisioni:
il mancato pagamento dei debiti contratti dal professionista, nei cui confronti risulti pendente un consistente numero di procedure esecutive mobiliari costituisce violazione del prestigio, della dignità e del decoro della professione, tale fatto compromettendo la fiducia dei terzi nella capacità dell'avvocato di rispettare i propri doveri. (accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione c.d.o. di rimini, 20 dicembre 2005) consiglio nazionale forense decisione del 04-05-2009, n. 29 pres. alpa - rel. allorio - p.m. iannelli (conf.)
l'avvocato è sempre tenuto a provvedere regolarmente all'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi in forza di un obbligo non soltanto giuridico ma anche deontologico, purchè tuttavia vi sia costituito un titolo (sentenza, assegno, cambiale) che, fra l'altro, riporti ad una connotazione particolarmente negativa a causa della pubblicità che ne viene data, e ciò indipendentemente dal fatto della natura privata o professionale del debito. (accoglie il ricorso avverso decisione c.d.o. di monza, 26 novembre 2007) consiglio nazionale forense decisione del 18-05-2009, n. 39 pres. f.f. vermiglio - rel. bassu - p.m. iannelli (non conf.)