L’obbligo di formazione continua non è assolto mediante l’autoreferenziale richiamo alla propria competenza professionale altrimenti acquisita
Il mancato assolvimento dell’obbligo di formazione continua costituisce presupposto sufficiente per il sorgere del relativo illecito deontologico, non essendo altresì necessario indagare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, tantomeno d’ufficio o sulla scorta di un’autoreferenziale richiamo alla competenza professionale altrimenti acquisita, giacché l’acquisizione dei crediti formativi è proprio il sistema attraverso il quale provare l’aggiornamento professionale richiesto dal Codice Deontologico
(Nel caso di specie, l’incolpato aveva eccepito l’asserita nullità della sanzione disciplinare avendo il CDD omesso di considerare la conoscenza reale del diritto da parte dell’incolpato, in quanto collaboratore redazionale di una rivista giuridica).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Cosimato), sentenza n. 423 del 18 novembre 2024