Avvocati - Obbligo formativo - Magistrato iscritto all’albo
Il COA di Potenza chiede di sapere se possa considerarsi esonerato dall’obbligo formativo ai sensi dell’articolo 15 del Regolamento n. 6/2014 il magistrato che, già iscritto per un anno nell’Albo e successivamente cancellatosi avendo preso servizio si iscriva nuovamente nell’Albo dopo venticinque anni di servizio e avendo sempre adempiuto all’obbligo formativo.
L’articolo 15, comma 1, del Regolamento n. 6/2014 prevede che siano esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione. Il COA chiede di sapere se possa configurarsi - in via analogica - una equipollenza funzionale tra i venticinque anni di formazione maturati come magistrato e la causa di esonero in parola.
L’eccezionalità della fattispecie di cui al quesito - avvocato già iscritto, successivamente cancellatosi per assumere le funzioni di magistrato e poi nuovamente iscrittosi dopo venticinque anni di servizio - e la possibilità di ricondurre a finalità analoghe la formazione continua dell’avvocato e quella del magistrato (come peraltro prospettato nel quesito) consente di rispondere in termini affermativi.
Consiglio nazionale forense, parere n. 34 del 28 giugno 2024