La presunzione di colpa a carico dell’incolpato - Coscienza e volontà delle azioni o omissioni deontologicamente rilevanti
In materia di illeciti disciplinari, la «coscienza e volontà delle azioni o omissioni» di cui all’art. 4 cdf consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, sicché vi è una presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato a carico dell’incolpato.
L’agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l’uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l’attribuzione psichica della condotta al soggetto.
Ne deriva che non possa parlarsi d’imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l’ordinamento giudiziario e forense.
Corte di Cassazione (pres. Cassano, rel. Grasso), SS.UU., sentenza n. 20877 del 26 luglio 2024