Corso abilitante online Amministratore condominio
Giugno 2017/Luglio 2017 - Corso abilitante ONLINE Amministratore condominio - Viene rilasciato l'attestato di partecipazione che consente di svolgere l'attività professionale ai sensi dell'art. 71 bis disp. att. c.c. e d.m. 140/2014 - AMMI.CO.PRO - amministratori condominio professionisti associazione di categoria (costituita ai sensi della L. 4/2013) - Avvocati per l'Europa (Agenzia di Formazione - Decreto Miur del 2 Agosto 2011) e da Foroeuropeo).
La nuova legge sul condominio ha fissato i requisiti per poter svolgere la attvità di Amministratore di Condominio.
E' necessario premettere con non esistono albi di amministratori di condominio ma sono state costituise soltanto associazioni di categoria ai sensi della l. 4/2014.
I requisiti:
Art. 71.2 -bis. disp. att. c.c. - incarico di amministratore di condominio
1. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.
Presentazione corsi
Il Corso è curato dalla Scuola Amministratori Condominio Professionisti istituita dall'associazione di categoria (costituita ai sensi della L. 4/2013) – AMMI.CO.PRO. - amministratori condominio professionisti, dall'associazione Avvocati per l'Europa (Agenzia di Formazione - Decreto Miur del 2 Agosto 2011) e da Foroeuropeo (Rivista giuridica reg. al n . 98 Tribunale di Roma).
Il corso è tenuto da qualificati formatori e nel rispetto delle specifiche previste dalla normativa vigente e in attuazione del d.m. 140/2014 e si propone di formare nuovi Amministratori di condominio e di garantire l'aggiornamento a chi svolge l'attività a livello professionale. La normativa che ha riformato il condominio ha introdotto l'obbligo di frequentare un corso di formazione iniziale e un corso di aggiornamento annuale.
ACCREDITAMENTO
Il corso viene accreditato al Ministero della Giustizia con l'invio della PEC informativa ai sensi del D.M. 140/2014