Amministratore condominio - aggiornamento
Corso di aggiornamento ONLINE Amministratore condominio - Viene rilasciato l'attestato di partecipazione che consente di svolgere l'attività di amministratore del condominio ai sensi dell'art. 71 bis disp. att. c.c. e d.m. 140/2014. Corso ogni mese - anno 2024
La nuova legge sul condominio ha fissato i requisiti per poter svolgere l'attvità di Amministratore di Condominio. E' necessario premettere con non esistono albi di amministratori di condominio e gli attestati vengono rilasciati, ai sensi del D.M. 140/2014 dagli enti di formazione accreditati.
Presentazione corso
Il Corso è curato dalla Scuola Amministratori Condominio istituita dall'associazione di categoria (costituita ai sensi della L. 4/2013) – AMMI.CO.PRO. - amministratori condominio professionisti e da Foroeuropeo Avvocati per l'Europa s.r.l.(Ente di formazione e aggiornamento professionale editore della Rivista giuridica reg. al n . 98 Tribunale di Roma).
Il corso è tenuto da qualificati formatori, nel rispetto delle specifiche previste dalla normativa vigente. Il corso viene accreditato al Ministero della Giustizia con l'invio della PEC informativa ai sensi del D.M. 140/2014.
Durata totale: 15 ore
Il Corso si sviluppa in percorsi formativi costituiti da:
- Lezioni videoregistrate da seguire sulla piattaforma di eLearnig riservata (h.15);
- Dispense per l'autoapprofondimento
- esame finale (2 ore) da svolgere presso la sede dell'Ente,
L'esame finale consiste in una verifica della preparazione del corsista con una prova scritta a tempo (100 minuti dall'inizio della prova) n. 2 domande con risposta ragionata.
Programma
Gli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali su: 1.Comunione condominiale e proprietà immobiliare. 2.Supercondominio, Il condominio orizzontale, Il condominio parziale, Il condominio minimo, La multiproprietà immobiliare. 3.La nuova figura dell'amministratore di condominio; 4.L'Assemblea: Costituzione e validità delle deliberazioni. 5.Le spese condominiali; 6.Il contenzioso condominiale la gestione della morosità; 7.I beni e gli impianti comuni; 8.Opere su parti di proprietà o uso individuale: 9. Il regolamento di condominio e le tabelle millesimali; 10.La gestione informatica del condominio. Esercitazioni pratiche su: Bilancio preventivo e consuntivo, convocazione assemblea, elaborazione procedure di amministrazione, contabili e fiscali.
Costo quota annuale: 100 euro
La quota comprende:
- iscrizione annuale all'Associazione ammi.co.pro - Amministratori Condominio Professionisti;
- accesso alla piattaforma elearning foroeuropeo;
- materiale didattico (ebook la guida al condominio e slides dei relatori);
- rilascio attestato di partecipazione ai sensi del d.m. 140/2014;
- banca dati sentenze e legislazione;
- rilascio tesserino iscrizione all'associazione di categoria (L. 4/2012);
- inserimento elenco pubblicato sul sito web foroeuropeo.it;
- targa con le indicazioni da affiggere al Condominio;
Modalità pagamento, dopo aver inserito i dati richiesti nella scheda di iscrizione è possibile pagare con bonifico bancario intestato a AMMINISTRATORI CONDOMINIO PROFESSIONISTI (Poste Italiane IBAN IT64Z0760103200001021203185), indicando come causale Corso Amministratore condominio.
Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata alla Segreteria organizzativa con email
Responsabile scientifico
DOMENICO CONDELLO
Avvocato del Foro di Roma
Direttore scientifico: FOROEUROPEO Rivista giuridica online
Presidente AMMI.CO.PRO
per iscriversi al corso-
Quota associativa € 100
Modalità pagamento, dopo aver inserito i dati richiesti nella scheda di iscrizione è possibile pagare con bonifico bancario intestato a AMMINISTRATORI CONDOMINIO PROFESSIONISTI (Poste Italiane IBAN IT64Z0760103200001021203185), indicando come causale Corso Amministratore condominio.
Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata alla Segreteria organizzativa con email
Caratteristiche dell'evento
Inizio evento | 01-01-2024 |
Termine evento | 31-12-2024 |
Chiusura iscrizioni | 31-12-2024 |
Costo | €122.00 |
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria organizzativa (tel. 06 32 25 071) o inviare una email
Sede: Roma - Via Crescenzio, 43 - 00193
Amministratore di Condominio - I requisiti:
Art. 71.2 -bis. disp. att. c.c. - incarico di amministratore di condominio
1. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
2. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l'amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
3. Possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio anche società di cui al titolo V del libro V del codice. In tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi.
4. La perdita dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del primo comma comporta la cessazione dall'incarico. In tale evenienza ciascun condomino può convocare senza formalità l'assemblea per la nomina del nuovo amministratore.
5. A quanti hanno svolto attività di amministrazione di condominio per almeno un anno, nell'arco dei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è consentito lo svolgimento dell'attività di amministratore anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma. Resta salvo l'obbligo di formazione periodica.