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008 Durata massima delle misure protettive

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 8 - Durata massima delle misure protettive.

1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

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Art. 8 Durata massima delle misure protettive

  1. La durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe.

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