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023 Liquidazione del compenso

Articolo vigente     |red

Art. 23 Liquidazione del compenso

Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonchè dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

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- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

PROCEDURE DI ALLERTA

COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI