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031 Salvezza degli effetti - Dlgs 14/2019 (Art. 9-bis. (Disposizioni in materia di incompetenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Articolo vigente     |red

Art. 31 Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

REGOLAZIONE DELLA CRISI

REGOLAZIONE DELL'INSOLVENZA