043 Rinuncia alla domanda
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 43 Rinuncia alla domanda
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, ... nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. periodo soppresso dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
1. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
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Art. 43 Rinuncia alla domanda (1)
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
«2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.».
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 7 Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.».
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Art. 43 Rinuncia alla domanda
1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue. È fatta salva la legittimazione del pubblico ministero intervenuto.
2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero.
3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
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