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082 Revoca dell'omologazione - Dlgs 14/2019- art 14  Impugnazione e risoluzione dell'accordo legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

Articolo vigente     |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 82 - Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

1. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

2. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non puo ' essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

4. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

5. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

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Art. 82 (Revoca dell’omologazione) (1)

1. Il giudice revoca l’omologazione d’ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall’articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta e l’iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

4. L’OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell’omologazione.

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell’articolo 51.

6. La revoca dell’omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.


 

1) Come modificato dall'art. 12 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) dg. lgs correttivo 2020


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