083 Conversione in procedura liquidatoria - Dlgs 14/2019 -art 14 quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamen
Articolo vigente |red
Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria (1)
1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
---
(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 12 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
9. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1 le parole: «o risoluzione» sono soppresse; al comma 2 le parole: «o la risoluzione» sono soppresse.
Precedente formulazione |green
Art. 83 Conversione in procedura liquidatoria
1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.
precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
art 14 quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione) legge n. 3/2012 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
- Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresi' disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonchè di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.
-----------------Aggiornamento
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
la giurisprudenza |green
___________________________________________________________
Documenti collegati:
fine
___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello