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093 Pubblicità del decreto - Dlgs 14/2019 -Art. 166 (Pubblicità del decreto). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 93 Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.


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