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127 Qualità di pubblico ufficiale - Dlgs 14/2019 -Art. 30 (Qualità di pubblico ufficiale) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

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Art. 127 Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.


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