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134 Revoca del curatore - Dlgs 14/2019 -Art. 37 (Revoca del curatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 134 Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.


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