148 Corrispondenza diretta al debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 148 Corrispondenza diretta al debitore
1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.
-------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
la giurisprudenza |green
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