155 Compensazione -Dlgs 14/2019 -Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 155 Compensazione
1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorchè non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.
2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorchè non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
la giurisprudenza |green
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