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155 Compensazione -Dlgs 14/2019 -Art. 56 (Compensazione in sede di fallimento). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 155 Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorchè non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.


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