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156 Crediti infruttiferi - Dlgs 14/2019 -Art. 57 (Crediti infruttiferi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 156 Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.


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