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160 Creditore di più coobbligati solidali - Dlgs 14/2019 -Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.


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