160 Creditore di più coobbligati solidali - Dlgs 14/2019 -Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 160 Creditore di più coobbligati solidali
1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 61 (Creditore di piu' coobbligati solidali). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il creditore di piu' coobbligati in solido concorre nel fallimento di quelli tra essi che sono falliti, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.
Il regresso tra i coobbligati falliti può essere esercitato solo dopo che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.
la giurisprudenza |green
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