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168 Pagamento di cambiale scaduta Dlgs 14/2019 -Art. 68 (Pagamento di cambiale scaduta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 168 Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.


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