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180 Restituzione di cose non pagate - Dlgs 14/2019 -Art. 75 (Restituzione di cose non pagate). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 180 Restituzione di cose non pagate

Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, nè altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, semprechè egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale


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