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181 Contratto di borsa a termine - Dlgs 14/2019 -Art. 76 (Contratto di borsa a termine). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 181 Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.


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