300 Provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 300 Provvedimento di liquidazione
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 197 (Provvedimento di liquidazione). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale del Regno ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
la giurisprudenza |green
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