303 Effetti del provvedimento di liquidazione - Dlgs 14/2019 -Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 303 Effetti del provvedimento di liquidazione
1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.
2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 200 (per l'impresa) Effetti del provvedimento di liquidazione Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214.
Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, stà in giudizio il commissario liquidatore.
la giurisprudenza |green
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