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305 Commissario liquidatore - Dlgs 14/2019 -Art. 204 (Commissario liquidatore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 305 Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.


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