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309 Domande dei creditori e dei terzi - Dlgs 14/2019 -Art. 208 (Domande dei creditori e dei terzi). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 309 Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata.

Si applica l'articolo 308, comma 4.


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