316 Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 316 Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;
b) lettera abrogata dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
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Art. 316 Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza
1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:
a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;
b) svolgere le funzioni attribuite agli organismi di composizione assistita della crisi, designando i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere b) e c), a seguito della richiesta di nomina del debitore o richiedendo direttamente la costituzione del collegio al referente, ai sensi dell'articolo 16. Per l'impresa minore è nominato, con i medesimi poteri del collegio, un commissario tra gli iscritti all'albo speciale di cui all'articolo 356. L'apertura della procedura di composizione assistita della crisi non costituisce causa di revoca degli amministratori e dei sindaci;
c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.
la giurisprudenza |green
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