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330 Fatti di bancarotta semplice - Dlgs 14/2019 -Art. 224 (Fatti di bancarotta semplice). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 330 Fatti di bancarotta semplice

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali: a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.


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