331 Ricorso abusivo al credito - Dlgs 14/2019 -Art. 225 (Ricorso abusivo al credito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 331 Ricorso abusivo al credito
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 225 (Ricorso abusivo al credito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Si applicano le pene stabilite nell'art. 218 agli amministratori ed ai direttori generali di società dichiarate fallite, i quali hanno commesso il fatto in esso previsto.
la giurisprudenza |green
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