332 Denuncia di crediti inesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti
1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Si applicano le pene stabilite nell'art. 220 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate fallite, che hanno commesso i fatti in esso indicati.
la giurisprudenza |green
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