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332 Denuncia di crediti inesistenti - Dlgs 14/2019 -Art. 226 (Denuncia di crediti inesistenti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 332 Denuncia di crediti inesistenti

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.


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