333 Reati dell'institore - Dlgs 14/2019 -Art. 227 (Reati dell'institore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 333 Reati dell'institore
1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 227 (Reati dell'institore). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite.
la giurisprudenza |green
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