335 Accettazione di retribuzione non dovuta - Dlgs 14/2019 -Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Articolo vigente |red
Art. 335 Accettazione di retribuzione non dovuta
1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.
2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea aN'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
modifiche e precedente normativa |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire mille a cinquemila.
Nei casi piu' gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.
la giurisprudenza |green
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