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335 Accettazione di retribuzione non dovuta - Dlgs 14/2019 -Art. 229 (Accettazione di retribuzione non dovuta). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente     |red

Art. 335 Accettazione di retribuzione non dovuta

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea aN'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.


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