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340 Esercizio abusivo di attività commerciale - Dlgs 14/2019 -Art. 234 (Esercizio abusivo di attività commerciale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 340 Esercizio abusivo di attività commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.


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