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343 Liquidazione coatta amministrativa - Dlgs 14/2019 -Art. 237 (Liquidazione coatta amministrativa). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 343.(Liquidazione coatta amministrativa).  (1)

1.L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.».

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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 34 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

  1. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito integralmente dall'art. 34 comma 1 del Dlgs n. 147/2020.


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