Skip to main content

349 Sostituzione dei termini fallimento e fallito

Articolo vigente     |red

Art. 349 Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonchè le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite, rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.


Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello