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354 Revisione dei parametri

Articolo vigente     |red

Art. 354 articolo abrogato dal d.lgs. 17 giugno 2022, n. 83. art. 355

Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni, il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di

cui all'articolo 353.

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Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 354 Revisione dei parametri

1. Al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353, con regolamento adottato a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'eventuale revisione delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti sia all'entità degli stessi, nonchè dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 24 ai fini delle misure premiali di natura fiscale di cui all'articolo 25.

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