003 Doveri del debitore
CAPO II principi generali - sezione i obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 3 Doveri del debitore
1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.
2. L'imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.
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Documenti collegati:
003 Doveri del debitore
Art. 3 Doveri del debitore- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
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Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Capo II Principi generali
Sezione I Obblighi dei soggetti che partecipano alla...
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