Skip to main content

023 Liquidazione del compenso

Art. 23 Liquidazione del compenso

1. Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonchè dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

023 Liquidazione del compenso023 Liquidazione del compenso
Art. 23 Liquidazione del compenso - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 {tab Articolo vigente     |red} Art. 23 Liquidazione del compenso Il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351,...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello