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030 Conflitto positivo di competenza - Dlgs 14/2019 (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)

Art. 30 Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice delle crisi o dell'insolvenza è stata aperta da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Quando il fallimento è stato dichiarato da piu' tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.

Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunziato per primo. Si applica l'articolo 9-bis, in quanto compatibile.

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Art. 30 Conflitto positivo di competenza- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9-ter. (Conflitto positivo di competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 ) {tab Articolo vigente     |red} Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n...

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