159 Rendita perpetua e rendita vitalizia - Dlgs 14/2019 -Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 159 Rendita perpetua e rendita vitalizia
1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.
2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 60 (Rendita perpetua e rendita vitalizia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitate della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento.
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