amministrazione di sostegno – attualità dell'incapacità - esame avvocato 2014 prova scritta
Tizia, nel pieno delle sue facoltà fisiche e psichiche, con scrittura privata autenticata dal notaio Dott.ssa Rossi in Catania in data 7 giugno 2012, ha designato Caio e, in sostituzione Mevio, quale proprio amministratore di sostegno, in previsione di una propria futura ed eventuale incapacità, precisando nel contempo la propria volontà circa le cure mediche alle quali essere o non sottoposta in futuro, con pieni poteri all'amministratore di sostegno di decidere al riguardo.
Tizia, intenzionata a richiedere immediatamente la nomina dell'amministratore di sostegno ex art. 405 c.c., si reca dal suo legale di fiducia onde incaricarlo di provvedere al relativo ricorso da presentare al giudice tutelare.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizia, rediga motivato parere circa l'ammissibilità del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno.
Possibile soluzione schematica
INCIPIT
La vicenda trae origine dalla designazione da parte di Tizia, nel pieno delle sue facoltà fisiche e mentali, dei propri amministratori di sostegno, in previsione di una sua eventuale e futura incapacità.
Al riguardo, si rende necessario valutare la possibilità di attivare la procedura giudiziale di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 405 c.c. e 720 bis c.p.c. da parte di un soggetto che sia ancora nel pieno delle facoltà fisiche e psichiche.
Omissis
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