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1.0 Introduzione

Il sistema per la determinazione del compenso previsto della legge professionale forense del 1933 ha subito un vero e proprio piano di “smantellamento”, terminato nel 2012 con la eliminazione del sistema tariffario speciale previsto dagli ordinamenti professionali e con l’introduzione del sistema con i parametri.

La rivoluzione del sistema per la determinazione del compenso dovuto agli avvocati ed anche alle altre professioni ordinistiche, per le prestazioni professionali è iniziata nel 2006 con la legge 248 (la c.d. legge Bersani).

Il sistema tariffario, attivato nel 2006 dall’allora Ministro Bersani con la legge 248, aveva determinato l’eliminazione del principio della inderogabilità dei minimi ed il divieto del patto di quota lite.

Successivamente l’art. 9, della Legge 27/2012 di conversione del D.L. 1/2012, ha attivato la procedura di abrogazione totale del sistema tariffario stabilito dalle leggi speciali per le professioni regolamentate.

Il legislatore ha giustificato dette determinazioni dalla necessità di aprire la professione alla concorrenza ed avvantaggiare i giovani ed i consumatori.

A distanza di molti anni, da detta ipotizzata rivoluzione, è oggi possibile rilevare che gli unici ad aver tratto vantaggio dal nuovo sistema di determinazione del compenso ai professionisti sono stati gli istituti bancari, le compagnie di assicurazione, le società finanziarie e le grandi società. Eliminata la inderogabilità dei minimi, il divieto del patto di quota lite ed infine le tariffe i poteri forti hanno imposto agli Avvocati convenzioni capestro con compensi irrisori e addirittura in alcuni casi talmente bassi da non coprire nemmeno i costi sostenuti degli studi.

Naturalmente tutti i “soggetti deboli”, giovani avvocati e consumatori non hanno tratto alcun vantaggio e l’avvocatura, in questi ultimi anni, è stata economicamente distrutta, determinando anche il blocco e la possibilità per i giovani di svolgere la professione.

La nuova legge professionale, entrata in vigore il 2 febbraio 2013 (l. 247/2012), ha ripristinato, anche in tema di compensi, la peculiarità della professione forense stabilendo una specifica normativa.

L’art. 13 di detta legge ha restituito al Consiglio Nazionale Forense un potere propositivo, ma l’iter seguito dal deliberato del C.N.F. del 3 Maggio 2013 di fatto però evidenzia che il potere propositivo è solo teorico poiché il Ministero ha approvato un regolamento ed un parametrario totalmente diverso da quello proposto dalla istituzione forense.

E’ necessario però precisare che il nuovo d.m. 55/2014 presenta, rispetto al d.m. 140/2014 numerose positive innovazioni che verranno evidenziate nelle pagine seguenti.

 

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