In tema di accessione nel possesso, mentre il comma 1 dell'art. 1146 c.c. stabilisce la continuazione del possesso del "de cuius" in capo all'erede senza alcuna interruzione per effetto dell'apertura della successione, il comma 2 della cit. norma prevede, per il successore a titolo particolare (tanto "inter vivos" quanto "mortis causa"), la facoltà di unire il proprio possesso a quello del suo autore, con la conseguenza che tale successore non subentra "ipso facto" nel possesso della cosa per effetto dell'acquisto del diritto, occorrendo, all'uopo, che si stabilisca un ulteriore rapporto di fatto tra detto acquisto e la cosa, analogo, seppur distinto, a quello fra lacosa stessa ed il suo dante causa, non essendo sufficiente, ai fini dell'"accessio possessionis”, il semplice diritto a possedere.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24175 del 08/09/2021 (Rv. 662149 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1146
Corte
Cassazione
24175
2021