1. Il credito di imposta e' revocato se e' accertata l'insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere. Sono fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale ed amministrativa. In caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito ai sensi dell'art. 10.