Avvocati - Procedimento disciplinare - art. 213 c.p.c. - Richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare -
Le S.U. della S.C. hanno affermato che, nei procedimenti disciplinari relativi agli avvocati, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, deve trovare applicazione l'art. 213 cod. proc. civ., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d'ufficio dal giudice alla P.A..
(Corte di Cassazione Sentenza n. 10692 del 4 maggio 2010 dal sito web della Corte di Cassazione)