Skip to main content

2014 - Il Codice deontologico forense ed il compenso

Capitolo primo -  Le fonti normative di riferimento

6.Il Codice deontologico forense


Il problema relativo alle modalità di determinazione del compenso è affrontato anche specificatamente nei codici deontologici previsti per la varie professioni. Una serie di articoli fissano i principi cui il professionista deve attenersi per non incorrere in sanzioni disciplinari.

Il Codice deontologico forense prevede i seguenti articoli: art. 10 (Dovere di indipendenza); art.35 (Rapporto di fiducia); art. 41 Gestione di denaro altrui; art. 42 Restituzione di documenti; art. 43 Richiesta di pagamento; art. 44.Compensazione; art. 45 Accordi sulla definizione del compenso; art. 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso.

Alcuni articoli del codice:

Art. 43 Richiesta di pagamento (articolo modificato con delibera 27.01.2006 e poi il 18 gennaio 2007)
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l'avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell'incarico.
I - L'avvocato deve tenere  la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte.
– L'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta.
III – L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
IV – L'avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all'adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
V – E' consentito all'avvocato concordare onorari forfettari per le prestazioni continuative solo in caso di consulenza e assistenza stragiudiziale, purché siano proporzionali al prevedibile impegno.]1
1) comma abrogato

Art. 45 – Accordi sulla definizione del compenso. (articolo modificato con delibera 18.01.2007 e 12.06.2008)
E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta fermo il principio disposto dall'art. 2233 del codice civile.

art.41.Gestione di denaro altrui
L'avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l'obbligo di renderne sollecitamente conto.
* I.-Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita.
* II.-In caso di deposito fiduciario l'avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
art.42.Restituzione di documenti
L'avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l'espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
* I. - L'avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della liquidazione del compenso e non oltre l'avvenuto pagamento.

art. 44 Compensazione (articolo modificato con delibera 27.01.2006)
L'avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
I - In ogni altro caso, l'avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa.


art.46.Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L'avvocato può agire giudizialmente nei confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato