1000 - Lex Cincia - parcelle degli avvocati
Si occupava di regolamentare il fenomeno delle donazioni. Una disposizione della legge si occupava delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse farsi versare doni prima di trattare una causa.
(LA)
« Ne quis ob causam orandam pecuniam donumve accipiat » (IT)
« Nessuno accetti, per sostenere una causa, un dono o del denaro »
(Tacito, Annales XI, 5)
Questo provvedimento aveva probabilmente lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri.
Si trattava di una lex imperfecta, perché non stabiliva l'invalidità delle donazioni effettuate contro il divieto, né sanzioni per i trasgressori.
Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatus consultus e venne introdotta una sanzione - per l'avvocato - pari a quattro volte la somma ricevuta in dono.
La legge fu modificata nuovamente sotto Claudio, introducendo l'autorizzazione - per l'avvocato - a ricevere 10.000 sesterzi; nel caso di superamento di tale somma, l'avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum).
Ai tempi di Traiano venne stabilito che tale somma poteva essere pagata solo alla fine della causa.