Criterio di riparto ex art. 1123, secondo comma, cod. civ. - Ambito di applicazione - Spesa di adeguamento dell'impianto elettrico condominiale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17880 del 12/08/2014
In tema di condominio negli edifici, l'art. 1123, secondo comma, cod. civ. si applica per le spese attinenti alle parti e ai servizi che, per loro natura, sono destinati a fornire utilità diverse ai singoli condomini, sicché esso non trova applicazione per la spesa di messa a norma dell'impianto elettrico condominiale, il quale, ai sensi dell'art. 1117, n. 3, cod. civ., in mancanza di titolo contrario, è comune a tutti i condomini.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17880 del 12/08/2014
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
17880
2014